(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 94 del
                          30 ottobre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto

   1.   La   regione  del  Veneto,  nell'ambito  delle  gia'  avviate
iniziative  per  l'attuazione  del  regionalismo differenziato di cui
all'art.  116,  comma 3, della Costituzione, per la realizzazione del
federalismo  fiscale  di cui all'art. 119 della Costituzione, nonche'
per  la  costituzione  dell'autonomia  speciale  del Veneto, promuove
interventi  a  favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di
montagna e nell'area del Veneto orientale.
   2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati all'esercizio
delle funzioni dei comuni volte al miglioramento della qualita' della
vita dei cittadini residenti.