(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 30 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La regione del Veneto, nell'ambito delle gia' avviate iniziative per l'attuazione del regionalismo differenziato di cui all'art. 116, comma 3, della Costituzione, per la realizzazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, nonche' per la costituzione dell'autonomia speciale del Veneto, promuove interventi a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto orientale. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati all'esercizio delle funzioni dei comuni volte al miglioramento della qualita' della vita dei cittadini residenti.